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Data di pubblicazione 31 -12 -2019

Lo sapevi che..........

Il conducente di un veicolo ha l’obbligo di “osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza ed a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di dare precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze” (Cass. pen. n. 47204/2019)


Data di pubblicazione 30 -11 -2019

Pillole di Diritto per professionisti

Opinioni a prima lettura su Cass. Civ., SS.UU., 18 novembre 2008, n. 27337
del prof.
Matteo Moretti

Una recente pronuncia in materia di danno esistenziale1 , che di fatto nulla modifica rispetto al passato se non in chiave prettamente nominalistica o condivisibilmente irrisoria di talune derive giuspacifiste, rischia di oscurare ai più quanto di (erroneamente) innovativo è stato testé deciso dalla Cassazione con riguardo al termine prescrizionale per l'azione risarcitoria extracontrattuale.

In tema di pretese aquiliane è circostanza arcinota che l'art. 2947 c.c., dopo la generale previsione di un termine quinquennale, stabilisca una riduzione a due soli anni per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli, soggiungendo tuttavia che, qualora il fatto costituisca reato, il termine prescrizionale più lungo per lo stesso previsto si applichi anche all'azione civile; meno diffusa è, invero, la consapevolezza che da pochi giorni a questa parte le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile il termine prescrizionale più lungo mutuato dal reato anche nell'ipotesi di mancata proposizione della querela, ciò che notoriamente paralizza ab origine l'azione penale.

La novità, che capovolge totalmente una precedente pronuncia già resa sul punto dallo stesso Collegio, produrrà inevitabilmente un profluvio di conseguenze per innumerevoli vertenze risarcitorie, per le quali il diritto che risultava perento potrebbe risuscitare - fosse almeno tempo quaresimale e non d'incalzante Avvento - per opera (prodigiosa) della richiamata decisione, con relativa auspicata riapertura di pratiche di sinistro, nonché con insperata reviviscenza di pretese da tutti considerate, per ragionevole affidamento, definitivamente tramontate.

La sentenza in questione, in verità, appare ampiamente censurabile in punto di diritto e profondamente distorsiva sul piano pratico.

È ormai invalsa nella dottrina penalistica  più autorevole l'illustrazione di una struttura quadripartita del reato, per la cui sussistenza, oltre agli estremi del fatto tipicamente individuati dalla norma penale, all'antigiuridicità del comportamento ed alla colpevolezza dell'agente, occorre l'ulteriore elemento indefettibile della punibilità2: nell'ambito di tale categoria, peraltro, va ricondotto "l'insieme delle condizioni, ulteriori rispetto al fatto (tipico) antigiuridico e colpevole, che possono fondare o escludere l'opportunità di punirlo", con l'intuitiva conseguenza che "se tali condizioni non sussistono, la pena è inapplicabile e il fatto non costituisce reato"3.

Nelle ipotesi di reati perseguibili soltanto in presenza di querela della persona offesa, cioè i delicta romanisticamente intesi in contrapposizione ai crimina meritevoli di punizione a prescindere dalla volontà della vittima, il legislatore ha inteso subordinare la pretesa punitiva dello Stato, che pure è soggetta ad esercizio Costituzionalmente obbligato, all'eventuale controinteresse della persona offesa4 , e ciò anche laddove siano in giuoco interessi pubblicistici addirittura prevalenti su quelli privati oggetto di più diretta lesione5: in difetto di querela, dunque, l'azione penale a seguito di un delictum è improcedibile, e posto che una pena non può che esser comminata all'esito di un processo, possibilmente conforme alle guarentigie Costituzionali di cui all'art. 111, bisogna desumere che l'autore dell'illecito  non è punibile  e che, in definitiva, quel  fatto non costituisce  reato.

La natura intrinsecamente sostanziale e non già meramente processuale della querela è confermata dalla lettura dell'art. 152 c.p., che proprio in relazione ai delicta statuisce che la remissione di querela estingue il reato: se il venir meno della volontà punitiva dell'offeso comporta l'inesistenza del reato, appare allora incontestabile, interpretando a contrario, che sia la sua stessa insorgenza ad originarlo, col corollario che la mancata proposizione della querela, al pari della sua rimessione, non può che escludere in radice la sussistenza dell'illecito penale.

Se si legge l'art. 2947 c.c. alla luce delle considerazioni svolte, si concluderà agevolmente che la specifica richiesta di un "fatto considerato dalla legge come reato" non è soddisfatta nel caso di delictum per il quale non sia stata proposta querela, posto che manca l'elemento necessario della punibilità: l'immediata conseguenza, in caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli, sarà l'applicabilità del termine prescrizionale biennale in luogo di quello più lungo eventualmente previsto per la fattispecie delittuosa; né potrebbe concludersi diversamente avendo a mente l'ultimo capoverso della norma, posto che altrimenti si avallerebbe il paradosso per cui in caso di estinzione del reato per rimessa querela si applicherebbero i termini brevi, mentre in caso di mancata insorgenza stessa del reato per omessa querela un pigrissimo danneggiato che scientemente non si è avvalso di un proprio diritto, in spregio alla regola aurea vigilantibus, non dormientibus jura succurrunt, potrebbe giovarsi di termini di favore.

Si diceva che la Cassazione nella sua composizione più solenne già si era pronunciata  punto6  in maniera difforme c del tutto condivisibile, facendo leva soprattutto sulla razio ispiratrice dell'art. 2947, che consisterebbe "nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima - il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile (omissis), o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente": l'assunto era solo parzialmente corretto, nel senso che, accanto alla naturale necessità di evitare l'immunità risarcitoria ad un responsabile penale, la norma pare altresì votata al riconoscimento di più ampi spazi di tutela alle vittime di illeciti che assurgano a reati, e, di converso, all'assoggettamento dei relativi responsabili ad attese maggiori per liberarsi dal rischio di vedersi rivolgere pretese patrimoniali.

Le Sezioni Unite di oggi, del resto, soggiungono che a supporto della previa pronuncia rimarrebbe "solo la presunta ratio assegnata a(lla) norma", quasi a volerne sottolineare la fragilità del percorso ermeneutico ... Peccato che, alla stregua dell'art. 12 delle Preleggi, "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"!! Proprio quello che si è cercato di fare in questo scritto, e che le Corti del nostro tempo- non si capisce perché- tendono sempre più a dimenticare.

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 1 Cass. Civ., SS.UU.,24 giugno – 11 novembre 2008, n.26972

  2 Cfr. sul punto G. MARINUCCI- E. DOLCINI, Diritto Penale- Parte Generale, Giuffré, 2002, p. 116.

 3Testualmente G. MARINUCCI- E. DOLCINI, Diritto Penale- Parte Generale, Giuffré, 2002, p. 123.

 4 In tal senso cfr. Corte Costituzionale, Ord. 29 ottobre - 12 novembre 1987. n. 387.

  5 Si pensi, ex plurimis, a taluni gravi delitti contro la libertà sessuale, dove l'aspetto della sicurezza e dell'incolumità pubblica certamente prevale, anche alla luce delle specifiche tutele apprestate in sede Costituzionale, e ciò malgrado l'azione penale, che è prodromica alla punizione, resta preclusa in assenza di una manifestazione volitiva in tal senso da parte della vittima

 6 Cfr.Cass.Civ.,SS.UU., 10 aprile2002, n.5121

Data di pubblicazione 31 -10 -2019

Lo sapevi che..........

Il consiglio di condominio, disciplinato dall'art. 1130-bis, ultimo comma, cod. civ., può svolgere solo funzioni consultive e di controllo, ma non può mai arrivare ad esprimere una decisione vincolante per l'intero condominio, la quale invece richiede di essere sempre deliberata dall'assemblea con le maggioranze prescritte dalla legge. ( Corte di Cassazione - ordinanza n. 7484/2019)